Rivoluzione edilizia Durc di congruità

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]Dal 1° NOVEMBRE entra in vigore il DURC DI CONGRUITA’ un vero terremoto di ADEMPIMENTI per COMMITTENTI DI LAVORI EDILI / AZIENDE EDILI / AMMINISTRATORI CONDOMINIO / COMMERCIALISTI / CONSULENTI DEL LAVORO.[/vc_column_text][vc_column_text]Leggete bene la presente circolare e preparatevi per evitare di incorrere in sanzioni.[/vc_column_text][vc_column_text]Il Ministero del lavoro ha emanato un proprio Decreto di attuazione del c.d. Durc di congruità (D.M. 143/2021) per il settore edile. Tale strumento, che sarà operativo dal prossimo 1° novembre (da intendersi quale data della denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente), si propone di eliminare il fenomeno del lavoro irregolare ed il problema legato all’applicazione dei Ccnl di settore sottoscritti da OO.SS. non maggioritarie e ridurre le sacche di lavoro nero.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]AMBITO DI APPLICAZIONE[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]La procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare:

  • 1. nell’ambito dei lavori pubblici, nonché
  • 2. nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

Rientrano nel settore edile tutte le attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro), comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]VERIFICA CONGRUITÀ[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, così come riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, nella quale sono riportati i c.d. indici di congruità, con riferimento alle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera in relazione alle diverse categorie di lavori edili.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”1762″ img_size=”large” onclick=”link_image” qode_css_animation=””][vc_empty_space][vc_column_text]Gli indici di congruità del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera costituiscono
percentuali minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]ATTESTAZIONE CONGRUITÀ: QUANDO RICHIEDERLA[/vc_column_text][vc_column_text]L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/ Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.
Nell’ambito dei lavori:

  • 1. pubblici, la richiesta è avanzata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
  • 2. privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]MANCANZA CONGRUITÀ: DURC NEGATO E GRAVI SANZIONI[/vc_column_text][vc_column_text]Qualora non sia riscontrata la congruità richiesta, il Decreto attuativo prevede un meccanismo di regolarizzazione attivabile con apposito invito della Cassa di riferimento.
In particolare, la Cassa Edile/Edilcassa comunica all’impresa affidataria le difformità che non consentono l’attestazione,

  • 1. invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni
  • 2. attraverso il versamento presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilità per la congruità./li>

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio del DURC di congruità.

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità non sia superiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione positiva, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=”” background_color=”#447fb7″][vc_column_inner][vc_column_text]In caso di mancata regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. A quel punto, la Cassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]