L’esonero contributivo spetta al datore a condizione che nei sei mesi precedenti l’assunzione e né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991 ,n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.