La norma prevede che per il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, come camerieri, baristi, facchini, autisti e non solo, le mance saranno sottoposte a tassazione del 5% e non ad aliquota ordinaria.
La norma prevede che per il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, come camerieri, baristi, facchini, autisti e non solo, le mance saranno sottoposte a tassazione del 5% e non ad aliquota ordinaria.
La norma prevede che per il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, come camerieri, baristi, facchini, autisti e non solo, le mance saranno sottoposte a tassazione del 5% e non ad aliquota ordinaria.
La norma prevede che per il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, come camerieri, baristi, facchini, autisti e non solo, le mance saranno sottoposte a tassazione del 5% e non ad aliquota ordinaria.
La norma prevede che per il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, come camerieri, baristi, facchini, autisti e non solo, le mance saranno sottoposte a tassazione del 5% e non ad aliquota ordinaria.
La norma prevede che per il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, come camerieri, baristi, facchini, autisti e non solo, le mance saranno sottoposte a tassazione del 5% e non ad aliquota ordinaria.
Il Decreto Legge n. 5/2023 (c.d. "Decreto Trasparenza") prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il Decreto Legge n. 5/2023 (c.d. "Decreto Trasparenza") prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
È stato pubblicato il 12 ottobre 2022 nel sito del ministero del Lavoro, il decreto 327/2022, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2022, la riduzione contributiva a favore
Con il comma 4, l'articolo 57 estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei me