23 Feb Incentivi 2024 – Assunzioni agevolate
Come ogni anno, districarsi tra le varie agevolazioni alle assunzioni non è affatto semplice. Per questa
ragione, di seguito, in forma tabellare, proponiamo una vista d’insieme sulle diverse misure che
incentivano l’assunzione di particolari soggetti, in vigore a partire dal 1° gennaio e per tutto il 2024.
Per ogni misura incentivante sono indicati: normativa e prassi di riferimento, datori e lavoratori interessati, importo del beneficio, durata, eventuale scadenza, condizioni e requisiti, eccetera. Come è
evidente, non si tratta della trattazione dettagliata di ogni singolo incentivo quanto, piuttosto, di una sorta di “vademecum” che il datore può tenere sott’occhio ove voglia stipulare un nuovo contratto
ovvero trasformare a tempo indeterminato un rapporto a termine.
ASSEGNO DI INCLUSIONE
Per i DATORI che assumono beneficiari di ASSEGNO DI INCLUSIONE nel caso di:
1. Assunzione a tempo indeterminato: 100% dei contributi a carico datore (massimo 8.000 euro l’anno, ridotto in proporzione per il tempo parziale);
2. Assunzione a tempo determinato o stagionale (pieno o parziale): 50% dei contributi a carico datore (massimo 4.000 euro l’anno, ridotto in caso di part time);
3. Trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato: 50% dei contributi a carico datore (massimo 4.000 euro l’anno) per la durata del contratto a termine; cui segue il 100% dei contributi a carico datore (massimo 8.000 euro l’anno) dalla trasformazione.
La durata prevista è di:
Contratto a termine: 12 mesi (non oltre la durata del rapporto di lavoro)
2. Contratto a tempo indeterminato: 12 mesi
3. Trasformazioni dei contratti da termine a tempo indeterminato: massimo 24 mesi incluso un precedente contratto a termine durato 12 mesi
GIOVANI UNDER 30
Per i DATORI che assumono Giovani under 30 mai assunti prima con contratto subordinato
a tempo indeterminato.
L’esonero previsto è pari al 50 % dei contributi a carico datore (massimo € 3.000) nel caso
di assunzione con contratto a tempo indeterminato per una durata di 36 mesi.
APPRENDISTI OVER 30
Il lavoratore percettori di NASPI ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione
professionale può essere assunti in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età.
Lo sgravio contributivo è pari al 100 % dei contributi carico datore per la durata di un
anno.
DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DI QUALSIASINI ETÀ PRIVE DI ALVORO RETRIVUITO
Sono “portatori” dell’agevolazione:
a) le lavoratrici e i lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;
b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;
c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un’accentuata disparita occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono. L’esonero contributivo è pari al 50 % dei contributi a carico datore, per una durata variabile da 12 mesi a 18 mesi.
DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Ne possono beneficiare i datori che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura (cd. reddito di liberta ) di cui all’art. 105-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Legge 17 luglio 2020, n. 77). In sede di prima applicazione, la misura si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che ne hanno fruito nell’anno 2023. L’esonero contributivo è pari al 100 % dei contributi a carico datore per un periodo da 12 mesi a 18 mesi.
CONTRATTO A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ
Per i DATORI che – occupando fino a un massimo di 19 dipendenti – e che assumono a tempo determinato o utilizzano in somministrazione a termine nuovi lavoratori per provvedere alla sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti in quanto fruiscono dei congedi ex D.Lgs n. 151/200. L’esonero contributivo è pari al 50 % dei contributi a carico datore.
LAVORATORI DISABILI
Per i DATORI che assumono:
a) disabili con riduzione della capacita lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915;
b) disabili con riduzione della capacita lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte
dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915;
c) con disabilita intellettiva e psichica comportante una riduzione della capacita lavorativa superiore al 45%
La misura del beneficio per il datore di lavoro dipende dalle caratteristiche del lavoratore
assunto e dal tipo di rapporto instaurato:
a) con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile;
b) con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: la misura dell’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile;
c) intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per cento: l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile.
La durata del beneficio spettante al datore dipende dal “tipo” di lavoratore assunto e dal rapporto di lavoro instaurato. In particolare, in caso di assunzione:
a) a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978: l’incentivo spetta per 36 mesi;
b) a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978: l’incentivo spetta per 36 mesi;
c) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilita intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: l’incentivo spetta per 60 mesi;
d) a tempo determinato di lavoratori con disabilita intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, a condizione che esso duri almeno 12 mesi.
Il Contratto a termine avere una durata minima di 12 mesi ed è richiesto un incremento
occupazionale.
LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI
Per i DATORI che assumono percettori di NASPI a tempo indeterminato e tempo pieno spetta un incentivo pari al 20 % della NASPI che sarebbe stata erogata al lavoratore.