APPRENDISTI MINORI DI 18 ANNI? È POSSIBILE!

Il contratto di apprendistato si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni ed è caratterizzato da una finalità formativa.

LA NORMATIVA

Esistono diverse tipologie di apprendistato applicabili a lavoratori minori, caratterizzati da finalità e percorsi formativi diversi, disciplinati dall’art. 41 e succ. della D. Lgs. 81/2015. Nel caso di lavoratori minori di 18 anni, la norma da applicare e il relativo inquadramento, dovrà essere scelta tenendo conto delle caratteristiche dell’azienda, del giovane lavoratore, del CCNL applicato e della normativa REGIONALE. I percorsi che potranno essere scelti sono essenzialmente due.

APPRENDISTATO PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA

Si tratta dell’apprendistato per l’acquisizione di competenze tecnico professionali tecnico professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici. Rivolto ai GIOVANI a partire dal secondo anno di scuola superiore, frequentanti scuole che non rilasciano attestato di qualifica attinente al settore contrattuale di assunzione. Il lavoratore potrà accedere a questa tipologia di apprendistato dai 16 anni di età.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Questa tipologia di apprendistato è attinente al percorso di studi del giovane lavoratore, in quanto è attivabile se il giovane ha compiuto almeno 17 anni ed ha ottenuto una qualifica professionale intermedia rilasciata da istituti professionali che prevedono la qualifica professionale al terzo anno o da corsi professionali.

Ogni percorso prevede il rispetto delle norme a tutela del lavoro minorile, sulla sicurezza sul lavoro e il rispetto di uno specifico percorso formativo.

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